Percorso
Esami integrativi e cambio di indirizzo alle superiori
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Oppure usa il calcolatorePrimo e secondo anno: si cambia senza esame
Il nuovo art. 1, comma 7, del D.Lgs. 226/2005 consente agli studenti del primo biennio di passare alla classe corrispondente di un altro indirizzo senza sostenere esami. La richiesta va fatta entro il 31 gennaio; per l'anno in corso il termine è 31 gennaio 2027.
Prima del passaggio la scuola che ti accoglie organizza un colloquio orientativo, che non è una selezione: serve a capire da dove parti. Poi la nuova scuola programma interventi didattici per colmare le differenze di programma.
La nota ministeriale che accompagna l'ordinanza precisa che il termine del 31 gennaio è perentorio e che la domanda va presentata al dirigente della scuola scelta, informando la scuola che frequenti.
Casi di fine anno senza esame
L'ordinanza individua due situazioni in cui il cambio avviene al termine dell'anno, ancora senza esame integrativo:
- chi è stato promosso al termine del primo anno può essere inserito in un altro indirizzo;
- chi non è stato ammesso alla terza può ripartire in un altro indirizzo senza esame integrativo.
Il secondo caso interessa molte famiglie dopo una bocciatura in seconda: invece di ripetere l'anno nello stesso indirizzo, lo studente può ricominciare in un percorso più adatto. Ne parliamo anche nella pagina su cosa fare dopo una bocciatura alle superiori.
Dal terzo anno: l'esame integrativo
Dopo lo scrutinio del secondo anno, per chi è promosso, e dal terzo anno per chi non è stato ammesso, il passaggio richiede un esame integrativo. Le prove riguardano le materie, o le parti di programma, che non coincidono tra il vecchio e il nuovo indirizzo.
L'esame si svolge presso la nuova scuola, in una sessione unica che deve chiudersi prima dell'inizio delle lezioni. Il calendario lo decide il dirigente; la commissione è formata da almeno tre docenti. Per superarlo serve almeno 6/10 in ogni disciplina.
L'ordinanza non consente, dopo il primo biennio, il passaggio da un percorso di cinque anni a uno quadriennale.
Un esempio concreto
Luca è promosso in terza al liceo scientifico e vuole passare all'istituto tecnico per l'informatica. Non può farlo a settembre come se nulla fosse: deve chiedere alla scuola tecnica di sostenere l'esame integrativo, prepararsi durante l'estate sulle materie di indirizzo del biennio tecnico che il liceo non prevede, e superare le prove prima dell'avvio delle lezioni.
Sua sorella Anna, in prima allo stesso liceo, ha un percorso più semplice: se presenta la richiesta alla nuova scuola entro il 31 gennaio, dopo il colloquio orientativo passa alla prima del nuovo indirizzo senza esame, con il supporto di interventi di recupero.
Integrativo o idoneità: non sono la stessa cosa
| Esame integrativo | Esame di idoneità | |
|---|---|---|
| A cosa serve | Cambiare indirizzo restando allo stesso livello | Accedere a una classe successiva senza averla frequentata |
| Su cosa verte | Materie non coincidenti tra i due indirizzi | Tutte le materie degli anni non coperti da promozione |
| Norma | D.Lgs. 226/2005, art. 1, c. 7, e O.M. 163/2026 | DM 218/2025 |
| Limite | Nessun salto di anno | Al massimo due anni in uno |
Le due strade si possono intrecciare, per esempio quando si cambia indirizzo e contemporaneamente si vuole recuperare un anno. In quel caso conviene parlarne con la scuola ricevente prima di iniziare a studiare. Le regole dell'idoneità sono spiegate nella pagina sugli esami di idoneità alle superiori.
Il regime transitorio del 2026/27
L'O.M. 163/2026 si applica dalla sua pubblicazione sul sito del Ministero. Per consentire alle scuole di adeguarsi, solo per il 2026/27 la nota di trasmissione ha permesso di svolgere gli esami integrativi fino al 30 settembre 2026. Dagli anni successivi vale la regola ordinaria della sessione unica prima delle lezioni.
Cambiare scuola senza cambiare indirizzo, invece, non richiede esami: conta l'ammissione che hai già ottenuto.
Le scadenze del 2026/27
Per il 2026/27 il Ministero non ha ancora pubblicato la nota con i termini ufficiali: le date segnate come stimate ricalcano quelle dell'anno precedente e vanno confermate.
Cambio di indirizzo nel primo biennio senza esame
31 gennaio 2027
Gli studenti del primo e del secondo anno possono chiedere il passaggio alla classe corrispondente di un altro percorso o indirizzo, dopo un colloquio orientativo e senza esame integrativo.
Fonte: mim.gov.it
Domande frequenti
Serve dopo lo scrutinio del secondo anno per chi è promosso e dal terzo anno per chi non è stato ammesso. Nel primo biennio, invece, il passaggio avviene senza esame se la richiesta arriva entro il 31 gennaio. Le regole sono nel D.Lgs. 226/2005 riscritto dal DL 127/2025 e nell'O.M. 163/2026.
Sì. Nel primo e nel secondo anno si chiede il passaggio alla scuola scelta entro il 31 gennaio. Segue un colloquio orientativo, non selettivo, e la nuova scuola organizza interventi didattici per colmare le differenze. Non c'è alcun esame da sostenere.
Nel biennio entro il 31 gennaio, termine che la nota ministeriale definisce perentorio. Dal terzo anno non c'è un termine nazionale per la domanda, ma l'esame integrativo si svolge in una sessione unica che deve chiudersi prima dell'inizio delle lezioni: chiedi presto il calendario alla nuova scuola.
Sulle materie, o parti di programma, che la nuova scuola prevede e quella di provenienza no. La scuola ricevente le individua confrontando i due percorsi. Serve almeno 6/10 in ogni disciplina e la commissione è composta da almeno tre docenti.
Fissa in modo uniforme le regole dei passaggi: colloquio orientativo nel biennio, esame integrativo dal terzo anno, sessione unica prima delle lezioni e divieto di passare a un percorso quadriennale dopo il biennio. Prende il posto delle regole del DM 5/2021, che dal 2025/26 non si applica più.
L'integrativo serve a cambiare indirizzo restando nella stessa classe e riguarda solo le materie diverse. L'idoneità serve ad accedere a una classe successiva senza averla frequentata e riguarda tutte le materie degli anni mancanti, con un limite massimo di due anni in uno.
Si può cambiare scuola mantenendo lo stesso indirizzo, senza esami. Il passaggio a un altro indirizzo nel biennio, invece, dopo il 31 gennaio non è più possibile per quell'anno: si potrà fare a fine anno nei casi previsti dall'ordinanza o con l'esame integrativo.