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Guida

Due anni in uno: cosa dicono le regole dopo il DL 45/2025

Per anni il recupero degli anni scolastici è stato raccontato con formule sempre più ambiziose. Dal 2025 il legislatore ha messo un tetto preciso: con gli esami di idoneità si recuperano al massimo due anni di corso nello stesso anno scolastico. Questa guida spiega da dove arriva il limite, come funziona in pratica e come usarlo per valutare le offerte che trovi in rete.

Da dove arriva il limite

Il punto di partenza è il D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito dalla L. 5 giugno 2025, n. 79. L'art. 5, c. 3, del decreto ha aggiunto nuove frasi all'art. 192, c. 4, del D.Lgs. 297/1994, il Testo unico della scuola.

Il testo vigente dice tre cose:

  1. nello stesso anno scolastico si sostengono esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per cui si è stati ammessi con lo scrutinio finale;
  2. se gli anni sono due, la commissione è presieduta da un presidente esterno alla scuola, scelto dall'Ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici;
  3. tempi, modalità e misure di vigilanza li fissa un decreto del Ministro.

Quel decreto è il D.M. 218/2025, in vigore dal 2025/26.

Cosa è cambiato rispetto a prima

Fino al 2024/25 il riferimento era il D.M. 5/2021. Anche allora l'idoneità del secondo ciclo si svolgeva in un'unica sessione prima dell'inizio delle lezioni e senza un termine nazionale per la domanda: su questo il quadro è rimasto simile.

La vera novità è il tetto scritto nella legge. Oggi le offerte che promettono 3 anni in 1 con la sola idoneità non sono compatibili con la norma, come ricorda anche la scheda del DL 45/2025. A questo si aggiungono il presidente esterno per le idoneità su due anni e l'assenza di compensi per i commissari.

Dal 2025/26 il DM 5/2021 non si applica più all'idoneità (art. 8 del DM 218/2025).

Come si conta il limite

Il conteggio parte sempre dall'ultima ammissione ottenuta con lo scrutinio, non dall'ultima classe frequentata. Qualche esempio aiuta a non sbagliare:

Ultima ammissione da scrutinioIdoneità possibile nello stesso anno
Ammesso alla secondaAlla terza oppure alla quarta
Ammesso alla terzaAlla quarta oppure alla quinta
Ammesso alla quartaAlla quinta

Chi è ammesso alla quarta non ha anni oltre la quinta da recuperare con l'idoneità: il passo successivo è la maturità, che ha regole proprie. Chi vuole completare il percorso in fretta di solito combina un'idoneità su due anni con la maturità negli anni successivi.

Nelle prove si portano tutte le materie degli anni non coperti da promozione, valutate separatamente per ciascun anno, con almeno 6/10 in ogni disciplina (art. 6 del DM 218/2025).

Un esempio concreto

Luca ha 18 anni compiuti e l'ultima ammissione che ha ottenuto è quella alla terza. A settembre si iscrive, ma a febbraio capisce che vuole recuperare il tempo perso. Ecco come si applicano le regole al suo caso:

  1. cessa la frequenza prima del 15 marzo, così rientra tra i candidati ammessi all'idoneità;
  2. sceglie la scuola in cui vuole frequentare la quinta e presenta lì la domanda;
  3. avendo più di 18 anni, non deve rispettare l'intervallo minimo dalla licenza media;
  4. sostiene le prove sui programmi di terza e di quarta, valutati separatamente, davanti a una commissione con presidente esterno.

Se supera tutte le prove con almeno 6/10, a settembre entra in quinta e affronta la maturità alla fine dell'anno. Se anche una sola materia resta insufficiente, non ottiene l'idoneità alla quinta: conviene chiedere alla scuola come viene considerato l'esito sul singolo anno.

Il presidente esterno: cosa cambia per lo studente

Quando l'idoneità copre due anni, la scuola sede d'esame avvisa l'USR, che nomina un presidente esterno scelto tra i dirigenti delle scuole vicine (art. 5, c. 2, del DM 218/2025).

Per lo studente la sostanza delle prove non cambia: materie, programmi e soglia di sufficienza sono gli stessi. Cambia la composizione della commissione, pensata per garantire più controllo sul salto di due anni. Ai commissari non spettano compensi né rimborsi.

In pratica, conviene presentare la domanda con anticipo: la scuola ha bisogno di tempo per chiedere la nomina all'Ufficio scolastico regionale prima della sessione.

Come leggere le offerte che trovi in rete

Molti siti di preparazione usano ancora formule costruite prima della riforma. Qualche controllo semplice:

  • Quanti anni promettono in uno. Con l'idoneità il massimo è due. Promesse superiori vanno lette con attenzione e chiarite per iscritto.
  • Dove si sostiene l'esame. Sempre presso una scuola statale o paritaria, che è anche quella scelta per l'anno successivo.
  • Cosa comprende il prezzo. La preparazione è una cosa, le tasse e i contributi della scuola sede d'esame un'altra.
  • Chi rilascia il titolo. L'idoneità la attesta la scuola, non l'ente che prepara.

Per una lista completa di domande da fare prima di firmare, vedi la guida su come scegliere una scuola di recupero anni.

Tempi da tenere d'occhio

Il limite dei due anni si combina con due scadenze che non cambiano da un anno all'altro:

  • chi frequenta deve cessare la frequenza prima del 15 marzo: per l'anno in corso il riferimento è 15 marzo 2027;
  • la sessione è unica e si chiude prima dell'inizio delle lezioni: stabilita da ogni scuola.

Il passo per passo della procedura, dalla domanda all'esito, è nella guida su come funziona l'esame di idoneità.

Domande frequenti

Il limite è stato introdotto dal DL 45/2025, convertito dalla L. 79/2025, e vale per gli esami di idoneità dal 2025/26. Il DM 218/2025, che ne regola tempi e modalità, si applica dallo stesso anno scolastico e ha sostituito il DM 5/2021.

L'Ufficio scolastico regionale, su comunicazione della scuola sede d'esame. Il presidente è scelto tra i dirigenti scolastici delle scuole vicine. Serve solo quando l'idoneità riguarda due anni di corso; per un solo anno la commissione resta quella della scuola.

Le norme non prevedono un regime transitorio specifico per chi aveva iniziato a prepararsi prima della riforma: dal 2025/26 gli esami si svolgono con le nuove regole. Se un ente ti aveva proposto un piano su più di due anni, chiedi per iscritto come intende adeguarlo e verifica con la scuola sede d'esame.

No, non con gli esami di idoneità. La legge consente al massimo due anni di corso nello stesso anno scolastico. Per arrivare al diploma più in fretta si può combinare un'idoneità su due anni con la maturità da candidato esterno, che ha requisiti e tempi propri.